
Gubbio, scadenza saldo Tasi e Imu, tutte le info utili GUBBIO – L’Ufficio Tributi ricorda che il 16 dicembre scade il termine per il saldo della TASI – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 2016 precisando che, la legge di stabilità ha previsto la cancellazione della tassazione immobiliare sull’abitazione principale (e sue pertinenze) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 soggette ad IMU. La TASI è pertanto dovuta soltanto per i seguenti immobili: – fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%; – fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “immobili merce”) 0,25%.
Nell’ipotesi in cui il fabbricato rurale ad uso strumentale sia concesso in locazione ovvero, nel caso in cui il detentore/occupante dell’immobile cioè colui che dispone dell’immobile non coincida con colui che possiede dei diritti reali sullo stesso, secondo quanto stabilito nella Delibera di Consiglio Comunale 54 del 21 aprile 2016, il detentore/occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della stessa, applicando l’aliquota sopra riportata, e la restante parte (90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare (possessore). Casi particolari: pluralità di possessori o di detentori: essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare: la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali. In presenza, tuttavia, di contratto di affitto di durata pluriennale, si considera soggetto passivo d’imposta anche il detentore nel periodo di anno solare in cui l’affitto ha avuto inizio o termine benché inferiore ai sei mesi. Il pagamento potrà essere effettuato gratuitamente tramite modello F24, presso qualsiasi Sportello Bancario o Ufficio Postale, indicando i seguenti codici: 3959 E256 fabbricati rurali ad uso strumentale, 3961 E256 altri fabbricati (nella fattispecie:”immobili merce”). In alternativa è possibile procedere al pagamento mediante apposito bollettino di conto corrente postale disponibile e pagabile presso tutti gli Uffici Postali.
L’importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00 (da intendersi come tributo complessivo annuo relativamente ad ogni soggetto passivo). Il codice catastale del Comune di Gubbio da utilizzare per la compilazione del modello F24 è E256. I versamenti per ogni contitolare devono essere effettuati con distinti modelli F24 intestati al singolo contribuente. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili al tributo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio Tributi, oppure consultare il sito internet del Comune dove è disponibile la Guida alla IUC, il regolamento e la delibera 35/2014 inerente alle aliquote, nonché effettuare il calcolo online e stampare il modello F24 per il versamento. Modalità di accesso: www.comune.gubbio.pg.it-servizi al cittadino-Calcolo IUC.
SCADENZA PAGAMENTO SALDO IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2016: L’Ufficio Tributi informa i cittadini che scade il 16 dicembre il termine per il pagamento della rata a SALDO dell’IMU 2016, applicando a conguaglio le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21 aprile 2016, al netto della rata versata in acconto: – abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9) 0,6 %; – abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado e da questi destinati ad abitazione principale 0,96 %; – aree edificabili 0,96 %; – fabbricati iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali C/1, C/3,C/4 1,01 % ; – fabbricati iscritti o iscrivibili a nel gruppo catastale D, esclusi D/5 e D/10 1,01%; – fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D/5 1,06%; – fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale B 1,06%; – fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale A/10 1,06%; – altri immobili 1,06%. La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) è di € 200,00, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale.
Per l’anno 2016 sono esentate dal versamento dell’IMU le seguenti categorie di immobili: – abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9; – abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. (L. 470/88) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; alloggi delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura: l’art.1, comma 1, lettera c) del D.L. 133/2013 dispone l’esenzione per gli immobili (purché diversi da A1, A8 e A9) posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze; alloggi assegnati al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per l’anno 2016 sono previste le seguenti riduzioni per il versamento dell’IMU. Su immobili concessi in comodato gratuito, la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 % per le unità immobiliari, fatta eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che le utilizzano come abitazione principale. Ai fini del beneficio devono sussistere le seguenti condizioni: il contratto deve essere registrato; il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario; il comodante non deve possedere, oltre al fabbricato concesso in comodato, nessun altro immobile ad uso abitativo ad eccezione della sua abitazione principale anche in questo caso non classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota del 1,06%, è ridotta al 75%. Il versamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, presso gli sportelli bancari o gli uffici postali, o utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale disponibile presso gli uffici postali .
Il codice Comune da indicare nel modello F24 è E256. L’imposta va versata interamente per tutti gli immobili diversi da quelli classificati nella categoria catastale D, per i quali, l’articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n° 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l’imposta calcolata con aliquota dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata la differenza d’imposta calcolata in base alla maggiorazione deliberata. Codici tributo da indicare nel modello F24, per le sole tipologie non interessate dall’esenzione del pagamento: 3912 IMU – Abitazione principale e pertinenze solo categorie A/1, A/8 e A/9 – COMUNE; 3916 IMU – Aree edificabili – COMUNE; 3918 IMU – Altri fabbricati (esclusa categoria D) – COMUNE; 3925 IMU–Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO (aliquota 0,76%); 3930 IMU – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE (aliquota 0,30% fabbricati D/5) – (aliquota 0,25% tutti gli altri fabbricati D). I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo del tributo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio Tributi, oppure consultare il sito internet del Comune dove è disponibile la Guida alla IUC, il regolamento e la delibera 35/2014 inerente alle aliquote, nonché effettuare il calcolo online e stampare il modello F24 per il versamento. Modalità di accesso: www.comune.gubbio.pg.it-servizi al cittadino- calcolo IMU.
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