
Gualdo Tadino, informazioni scadenze ed esenzioni saldo IMU 2015
In prossimità della scadenza del saldo IMU 2015 (da versare entro il 16/12/2015), si ricorda la possibilità per i contribuenti che si trovino nelle condizioni di poter usufruire della esenzione IMU a titolo di uso gratuito, di far pervenire entro il 31/12/2015, l’ autocertificazione per l’Uso Gratuito anno 2015 con allegato il nuovo certificato ISEE inferiore a 15.000,00 euro del nucleo familiare del comodatario, tenendo conto delle nuove disposizioni per la compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) entrata in vigore dal 01/01/2015.
Si precisa che per quei contribuenti che abbiano già presentato domanda per l’Uso Gratuito relativo all’anno 2014, dovranno ripresentare, al protocollo dell’ Ente entro il 31/12/2015, la nuova certificazione ISEE valida per l’anno 2015, qualora sussistano le condizioni necessarie per usufruire di tale agevolazione.
Per ulteriori informazioni si riporta integralmente l’Art. 13 del Regolamento IUC:
Gualdo Tadino
Il Comune di Gualdo Tadino considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale.
Il beneficio compete a condizione che:
- a) il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00= annui;
- b) il comodatario rispetti le condizioni previste per l’abitazione principale, ossia che costui ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nel fabbricato interessato.
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare.
Per accedere all’agevolazione in parola il soggetto passivo I.M.U. è tenuto a presentare al Comune, a pena di decadenza, idonea autocertificazione resa ai sensi e per effetti del combinato disposto degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, su modello fornito dal Comune e scaricabile anche dal sito internet dello stesso, alla quale deve essere allegata attestazione ISEE del comodatario in corso di validità. E’ onere del contribuente verificare annualmente il permanere di tale requisito, in quanto l’ISEE è un indicatore influenzato dalla dinamicità del requisito reddituale.
Il beneficio decorre dalla data del protocollo apposta dal Comune sulla documentazione testé citata.
L’Ente Impositore in ossequio alla normativa di riferimento disporrà il controllo a campione sia delle autocertificazioni, utilizzando gli organi appartenenti alle forze dell’ordine e polizia locale, nonché delle attestazioni ISEE con trasmissione delle medesime alla Guardia di Finanza, al fine di evitare possibili fenomeni di elusione tributaria.
Per le agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, è fatto obbligo al soggetto passivo del tributo, inviare entro sessanta giorni tempestiva comunicazione all’Ente, qualora le condizioni poste all’origine del trattamento premiale vengano meno.
Gualdo Tadino
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