
Si avvisa che la scadenza della prima rata di acconto di I.M.U. e TASI è fissata per il 16 giugno 2015 tenendo conto delle aliquote dell’anno precedente (2014), a tal fine si rammenta che:
I.M.U.
– Aliquota ordinaria: 9 per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale (che rimane esente), comprese le aree edificabili;
– Aliquota residuale: 5,50 per mille per le abitazioni principali di lusso (esclusivamente per le Categorie Catastali A1-A8-A9), con detrazione di € 200,00;
TASI
– Aliquota: 0,5 per mille per le abitazioni principali di lusso (esclusivamente per le Categorie Catastali A1-A8-A9);
– Aliquota 2,30 per mille per le abitazioni principali e quelle concesse in uso gratuito a familiari in linea retta entro il primo grado con ISEE inferiore ad €. 15.000,00; il beneficio è riconosciuto solo a seguito di presentazione al comune di apposita autocertificazione;
– Aliquota 1 per mille per tutte le altre tipologie tra cui: gli altri fabbricati in genere, le aree edificabili, gli immobili merce, i fabbricati rurali.
Agevolazioni per il calcolo
Anche per l’anno 2015 i contribuenti potranno utilizzare per il calcolo dell’IMU e della TASI l’applicativo informatico presente nel sito internet del Comune di Gualdo Tadino (www.tadino.it) al seguente link:
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2015/?comune=e230:
la procedura oltre ad effettuare il calcolo provvederà anche a stampare le deleghe F24 per il pagamento.
TARI tassa rifiuti 2015:
si informa che il comune, come di consueto, provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento per la tassa rifiuti che dovranno essere pagati secondo le scadenze ivi previste.
NOVITA’ IMU – TASI – TARI ANNO 2015:
– Si conferma l’esenzione totale sia per l’I.M.U. che per la TASI per i terreni agricoli ed i terreni incolti poiché il nostro Comune continua ad essere classificato come “territorio montano”;
– I cittadini italiani pensionati residenti all’estero (A.I.R.E.) hanno diritto all’esenzione I.M.U. e alla riduzione di 2/3 della TASI e della TARI alle seguenti condizioni:
a) iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un qualsiasi comune Italiano;
b) condizione di pensionato nello stato estero di residenza;
c) piena disponibilità del fabbricato da parte del cittadino ovvero non deve essere: né affittato, né concesso in uso gratuito, né utilizzato da soggetti diversi dal proprietario;
d) l’esenzione può essere riconosciuta solamente ad una unica abitazione.
N.B. La sussistenza di tali requisiti va dimostrata contestualmente alla richiesta di esenzione che gli interessati sono tenuti a presentare al Comune per poter beneficiarne
IMPORTI MINIMI:
il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €. 12,00 annuali
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